Art. 11

Modalità per la presentazione delle domande

In vigore dal 21 set 1997
1. Le domande intese a ottenere le autorizzazioni di cui agli del presente regolamento devono essere sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa ovvero, se presentate dalle amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dal responsabile dell'ufficio competente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 luglio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Napolitano, Ministro dell'interno Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Andreatta, Ministro della difesa Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Fantozzi, Ministro del commercio con l'estero Bindi, Ministro della sanità Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1997 Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 19
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;289#art-11

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