Convenzione
Art. 47
Spese di transito
In vigore dal 30 apr 1997
Spese di transito
1. Con riserva dell', i dispacci chiusi scambiati tra due Amministrazioni o tra due Uffici dello stesso paese mediante i servizi di una o più altre Amministrazioni (servizi terzi) sono soggetti al pagamento delle spese di transito, a titolo di corrispettivo per le prestazioni di servizi relativi al transito territoriale ed al transito marittimo.
2. Gli invii allo scoperto possono anch'essi essere soggetti a spese di transito. Le modalità di applicazione sono indicate nel Regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-47