Art. 47 · Spese di transito
Convenzione

Art. 47

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Spese di transito

In vigore dal 30 apr 1997
Spese di transito 1. Con riserva dell', i dispacci chiusi scambiati tra due Amministrazioni o tra due Uffici dello stesso paese mediante i servizi di una o più altre Amministrazioni (servizi terzi) sono soggetti al pagamento delle spese di transito, a titolo di corrispettivo per le prestazioni di servizi relativi al transito territoriale ed al transito marittimo. 2. Gli invii allo scoperto possono anch'essi essere soggetti a spese di transito. Le modalità di applicazione sono indicate nel Regolamento.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-47