Convenzione
Art. 51
Conti delle spese di transito e delle spese terminali
In vigore dal 30 apr 1997
Conti delle spese di transito e delle spese terminali
1. Spese di transito
1.1. Il conto delle spese di transito del corriere di superficie è compilato annualmente dall'Amministrazione di transito per ciascuna Amministrazione di origine, in base al peso dei dispacci ricevuti in transito, spediti durante l'anno in considerazione. Si applicano le tariffe stabilite all'.
1.2 Le spese di transito sono a carico dell'Amministrazione di origine dei dispacci e devono essere pagate, con riserva dell'eccezione prevista ad 1.4, alle Amministrazioni dei paesi attraversati o i cui servizi partecipano al trasporto territoriale o marittimo dei dispacci.
1.3 Se l'Amministrazione del paese attraversato non partecipa al trasporto territoriale o marittimo dei dispacci, le spese di transito corrispondenti devono essere pagate all'Amministrazione di destinazione se quest'ultima sostiene i costi attinenti a tale transito.
1.4 Le spese di trasporto marittimo dei dispacci in transito possono essere pagate direttamente tra le Amministrazioni postali di origine dei dispacci e le compagnie di navigazione marittima o i loro agenti, previo accordo dell'Amministrazione delle poste del porto d'imbarco interessato.
1.5. Quando il saldo annuale non supera 163,35 DTS, l'Amministrazione debitrice è esonerata dal pagamento delle spese di transito.
2. Spese terminali
2.1 Per gli invii della postalettere, ad eccezione dei sacchi M, il conto delle spese terminali è compilato annualmente dall'Amministrazione creditrice secondo il peso effettivo dei dispacci ricevuti nell'anno in considerazione. Si applicano i tassi stabiliti all'.
2.2 Per i sacchi M, il conto delle spese terminali è compilato annualmente dall'Amministrazione creditrice in base al peso soggetto alle spese terminali secondo le condizioni stabilite all'.
2.3 Per consentire di determinare il peso annuale, le Amministrazioni di origine dei dispacci devono indicare per ogni dispaccio a titolo permanente:
- il peso della corrispondenza postale (esclusi i sacchi M);
- il peso dei sacchi M di oltre 5 Kg;
- il numero dei sacchi M fino a 5 Kg.
2.4. Qualora risulti necessario determinare il numero ed il peso degli invii in soprannumero, si applicano le modalità indicate nel Regolamento per questa categoria di corrispondenza postale.
2.5 Le Amministrazioni interessate possono stabilire di comune accordo di compilare le spese terminali nei loro reciproci scambi con metodi statistici diversi. Esse possono inoltre convenire una periodicità diversa da quelle previste nel Regolamento per il periodo di statistica.
2.6 L'Amministrazione debitrice è esonerata dal pagamento delle spese terminali quando il saldo annuale non supera 326,70 DTS.
3. Ogni Amministrazione è autorizzata a sottoporre alla valutazione di una Commissione arbitrale i risultati annuali che a suo avviso differissero troppo dalla realtà. Tale arbitrato è costituito nel modo previsto dall'articolo 128 del Regolamento generale. Gli arbitri hanno il diritto di stabilire imparzialmente l'importo delle spese di transito o delle spese terminali da pagare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-51