Convenzione

Art. 52

Principi generali

In vigore dal 30 apr 1997
Principi generali 1. Le spese di trasporto per tutto il percorso aereo sono: 1.1. quando si tratta di dispacci chiusi, a carico dell'Amministrazione del paese di origine; 1.2 quando si tratta di invii prioritari e di corrispondenze aeree in transito allo scoperto comprese quelle disguidate, a carico dell'Amministrazione che consegna queste corrispondenze ad un'altra Amministrazione. 2. Le stesse regole sono applicabili ai dispacci via aerea, agli invii prioritari ed alle corrispondenze aeree in transito allo scoperto esenti da spese di transito. 3. Ogni Amministrazione di destinazione che assicura il trasporto aereo della corrispondenza internazionale all'interno del suo paese ha diritto al rimborso dei costi supplementari derivanti da tale trasporto, a condizione che la distanza media ponderata dei percorsi effettuati sia superiore a 300 chilometri. Salvo accordo per la gratuità, le spese devono essere uniformi per tutti i dispacci prioritari ed i dispacci via aerea provenienti dall'estero, sia che il corriere venga inoltrato integralmente per via aerea o che lo sia solo in parte. 4. Tuttavia, quando la compensazione delle spese terminali riscossa dall'Amministrazione di destinazione è basata specificamente sui costi o sulle tariffe interne, non è previsto nessun rimborso supplementare per le spese di trasporto aereo interno. 5. L'Amministrazione di destinazione esclude, ai fini del calcolo della distanza media ponderata, il peso di tutti i dispacci per i quali il calcolo della compensazione delle spese terminali si basa specificamente sui costi o sulle tariffe interne dell'Amministrazione di destinazione. 6. Salvo intesa speciale tra le Amministrazioni interessate, l' si applica alle corrispondenze aeree per i loro eventuali percorsi territoriali o marittimi; tuttavia non danno luogo ad alcun pagamento di spese di transito: 6.1. il trasbordo dei dispacci aerei tra due aeroporti che servono una stessa città; 6.2 il trasbordo di tali dispacci fra l'aeroporto di una città ed un deposito situato in quest'ultima, ed il ritorno di questi stessi dispacci per il loro riavviamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-52

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