Convenzione
Art. 45
Sospensione temporanea dei servizi.
In vigore dal 30 apr 1997
Sospensione temporanea dei servizi.
1. Quando circostanze straordinarie costringono un'Amministrazione postale a sospendere temporaneamente ed in maniera generale o parziale l'esecuzione dei servizi, essa deve informarne immediatamente le Amministrazioni interessate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-45