Art. 45 · Sospensione temporanea dei servizi.
Convenzione

Art. 45

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Sospensione temporanea dei servizi.

In vigore dal 30 apr 1997
Sospensione temporanea dei servizi. 1. Quando circostanze straordinarie costringono un'Amministrazione postale a sospendere temporaneamente ed in maniera generale o parziale l'esecuzione dei servizi, essa deve informarne immediatamente le Amministrazioni interessate.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-45