Art. 9

Disposizioni comuni

In vigore dal 11 gen 1997
1. La documentazione relativa all'attestazione di conformità, le avvertenze, le precauzioni d'uso e le istruzioni devono essere redatte in lingua italiana. Per i prodotti commercializzati esclusivamente in altri Paesi si potrà fare riferimento anche alla lingua in uso nel Paese di destinazione. 2. Gli organismi nazionali notificati trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli elenchi delle attestazioni di conformità rilasciati nonché le revoche o i rifiuti delle attestazioni stesse. 3. Il rifiuto o la revoca delle attestazioni di conformità rilasciate ai sensi del presente regolamento devono essere motivati e notificati al fabbricante o al suo mandatario stabilito nell'Unione Europea. Contro tale provvedimento l'interessato può presentare ricorso, entro 30 giorni, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione Generale per la Produzione Industriale - Ispettorato tecnico - che, comunica, entro 60 giorni, i risultati degli accertamenti effettuati avvalendosi degli organismi di cui all'l, ai fini dell'eventuale riesame della procedura. 4. Nei casi di cui al comma 3, il comportamento dell'organismo notificato è altresì valutato, in relazione ai risultati delle verifiche effettuate, ai fini dell'eventuale revoca dell'organismo ai sensi dell', comma 3.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-11-15;660#art-9

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