Art. 14

Norme finali e transitorie

In vigore dal 11 gen 1997
1. È ammessa fino al 31 dicembre 1997 l'immissione in commercio e la messa in funzione delle caldaie e degli apparecchi conformi alla regolamentazione nazionale vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 novembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, Il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1996 Atti di Governo, n. 105, foglio n. 19
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-11-15;660#art-14

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