Art. 10

Organismi notificati

In vigore dal 11 gen 1997
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono designati gli organismi abilitati ad attestare la conformità delle caldaie e degli apparecchi ai requisiti di rendimento di cui agli ; 2. Le domande intese ad ottenere la designazione sono presentate, con le modalità e la documentazione indicate nelle disposizioni di cui all', comma 2, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione Generale per la Produzione Industriale - Ispettorato tecnico che, d'intesa con la Direzione Generale delle fonti di energia e delle industrie di base, provvede all'istruttoria delle domande ed alla verifica dei requisiti minimi fissati nell'allegato V. 3. La designazione di cui al comma 1, della durata di cinque anni rinnovabile, può essere revocata in ogni momento, qualora l'organismo notificato non soddisfi più i requisiti di cui all'allegato V ovvero in caso di grave o persistente violazione delle procedure di cui al presente regolamento. 4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea ed agli altri Stati membri l'elenco degli organismi designati e le eventuali revoche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-11-15;660#art-10

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