Art. 8

Mezzi per attestare la conformità

In vigore dal 11 gen 1997
1. La conformità delle caldaie fabbricate in serie è attestata mediante l'esame di rendimento di una caldaia tipo secondo il modulo B descritto nell'allegato III e la dichiarazione di conformità al tipo approvato secondo uno dei moduli C, D o E di cui all'allegato IV. 2. Per la valutazione dei requisiti di conformità delle caldaie a combustibile gassoso si applicano le disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli apparecchi a gas e ogni altra misura adottata in attuazione di norme comunitarie. 3. Le procedure per l'attestazione di conformità dei rendimenti delle caldaie possono essere eseguite contestualmente alla procedura per l'attestazione di conformità ai requisiti in materia di sicurezza adottati ai sensi del comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-11-15;660#art-8

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