Art. 5

Presunzione di conformità

In vigore dal 11 gen 1997
1. Si presumono conformi ai requisiti di rendimento di cui all', le caldaie fabbricate in conformità delle norme tecniche armonizzate europee i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. 2. Le caldaie di cui al comma 1 devono essere contrassegnate dalla marcatura CE di cui all'allegato I, punto 1, e corredate dalla dichiarazione CE di conformità. 3. Le verifiche dei rendimenti di cui all' avvengono secondo le modalità e con le tolleranze fissate dalle norme tecniche armonizzate europee. 4. I riferimenti alle norme tecniche nazionali, che traspongono le norme armonizzate di cui ai commi 1 e 3, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. In assenza di norme tecniche armonizzate europee si applica la normativa nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-11-15;660#art-5

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