Art. 4

Requisiti di rendimento

In vigore dal 11 gen 1997
1. I diversi tipi di caldaie devono rispettare i rendimenti utili indicati nell'allegato VI sia a potenza nominale, cioè in funzionamento alla potenza nominale Pn, espressa in chilowatt, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia di 70 gradi centigradi, sia a carico parziale, cioè in funzionamento a carico parziale del 30%, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia, diversa a seconda del tipo di caldaia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-11-15;660#art-4

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Requisiti di rendimento (Art. 4 Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.) — Testo vigente | Portale Normativo