Art. 3
Esclusioni
In vigore dal 11 gen 1997
1. Sono esclusi dal presente regolamento:
a) le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate anche con combustibili solidi;
b) gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici;
c) le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili diversi da quelli liquidi o gassosi aventi caratteristiche non comparabili a quelli normalmente in commercio quali: gas residui industriali, biogas e residui di origine vegetale di cui all', comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -, n. 276, del 25 novembre 1995;
d) le termocucine e gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono anche, ma a titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento centrale e usi igienici;
e) gli apparecchi con potenza utile inferiore a 6 kW progettati unicamente per alimentare un impianto di accumulazione di acqua calda per usi igienici circolante per gravità;
f) ogni caldaia prodotta in unico esemplare.
2. Nei casi di caldaie a doppia funzione, riscaldamento dei locali e fornitura di acqua calda per usi igienici, i requisiti di rendimento di cui all', comma 1, si riferiscono soltanto alla funzione riscaldamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-11-15;660#art-3