Art. 3

Esclusioni

In vigore dal 11 gen 1997
1. Sono esclusi dal presente regolamento: a) le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate anche con combustibili solidi; b) gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici; c) le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili diversi da quelli liquidi o gassosi aventi caratteristiche non comparabili a quelli normalmente in commercio quali: gas residui industriali, biogas e residui di origine vegetale di cui all', comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -, n. 276, del 25 novembre 1995; d) le termocucine e gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono anche, ma a titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento centrale e usi igienici; e) gli apparecchi con potenza utile inferiore a 6 kW progettati unicamente per alimentare un impianto di accumulazione di acqua calda per usi igienici circolante per gravità; f) ogni caldaia prodotta in unico esemplare. 2. Nei casi di caldaie a doppia funzione, riscaldamento dei locali e fornitura di acqua calda per usi igienici, i requisiti di rendimento di cui all', comma 1, si riferiscono soltanto alla funzione riscaldamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-11-15;660#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Esclusioni (Art. 3 Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.) — Testo vigente | Portale Normativo