Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 11 gen 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l' e l'allegato C; Vista la direttiva 92/42/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi; Visto l' della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 novembre 1996, recante attuazione della direttiva 90/396/CEE in materia di apparecchi a gas; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare l', comma 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA: il seguente regolamento: (Campo di applicazione) 1. Nell'ambito delle azioni di promozione dell'efficienza energetica, il presente regolamento determina i requisiti di rendimento applicabili alle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, aventi una potenza nominale pari o superiore a 4 K W e pari o inferiore a 400 k W, in appresso denom- inate "caldaie". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-11-15;660#art-1

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