Art. 7

Disposizioni transitorie

In vigore dal 28 giu 1996
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli uffici unici delle entrate in quanto compatibili. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 aprile 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri FANTOZZI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1996 Atti di Governo, registro n. 101, foglio n. 3
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Disposizioni transitorie (Art. 7 Regolamento di attuazione dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente disposizioni per l'accertamento con adesione del contribuente.) — Testo vigente | Portale Normativo