Art. 7 · Disposizioni transitorie

Art. 7

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Disposizioni transitorie

In vigore dal 28 giu 1996
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli uffici unici delle entrate in quanto compatibili. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 aprile 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri FANTOZZI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1996 Atti di Governo, registro n. 101, foglio n. 3
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