Art. 2
Modalità dell'accertamento con adesione
In vigore dal 28 giu 1996
1. L'ufficio competente invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicate:
a) le annualità cui si riferiscono le dichiarazioni suscettibili di rettifica;
b) l'invito a presentarsi in ufficio per definire l'accertamento con adesione;
c) il giorno e il luogo della comparizione.
2. La richiesta di chiarimenti al contribuente, di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni e integrazioni, oltre a produrre gli effetti di cui al comma medesimo, costituisce invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica il contribuente può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione anteriormente alla impugnazione dell'atto, indicando il proprio recapito anche telefonico. La impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza. L'ufficio, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire di cui al comma 1 ovvero comunica al medesimo che non sussistono le condizioni perché possa avere luogo l'accertamento con adesione.
4. L'accertamento con adesione è effettuato mediante redazione di atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato, contenente, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute. La riduzione delle sanzioni si applica con riferimento a tutti i redditi che costituiscono oggetto della rettifica della dichiarazione ai sensi del comma 1 dell'.
5. Nel caso di esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo in forma associata, di cui all' del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'adesione deve essere effettuata anche da tutti i soggetti partecipanti all'attività.
6. Per il compimento delle attività e degli atti relativi all'accertamento con adesione il contribuente può farsi rappresentare ai sensi del comma 4 dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-04-30;316#art-2