Art. 1
Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione
In vigore dal 28 giu 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente l'accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto;
Visto, in particolare, il comma 6 del citato art. 2-bis, che demanda ad apposito regolamento la disciplina necessaria per l'individuazione degli uffici competenti, in attesa della istituzione degli uffici delle entrate, e per la loro organizzazione, secondo criteri di efficienza e di trasparenza, che per la determinazione delle modalità di accertamento con adesione basate sui parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore nonché delle modalità e dei termini per il pagamento delle somme dovute per effetto dell'adesione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1995;
Ritenuto di chiarire, quanto alle osservazioni svolte dal Consiglio di Stato sull', comma 3, che l'impiego del mezzo del telefono da parte degli uffici finanziari è previsto per la sola convocazione del contribuente per procedere, in contraddittorio, alla stipula dell'atto di accertamento con adesione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione
1. Le disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si applicano ai soggetti titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni nonché ai soggetti di cui all' del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. La definizione di cui al comma 1 è ammessa anche qualora sia stato notificato avviso di accertamento relativo alle imposte sul reddito e siano ancora pendenti i termini per la relativa impugnazione. Ai sensi del comma 3 dell'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, l'avvenuta notifica dell'avviso di rettifica ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non preclude l'accertamento con adesione del contribuente sia per questa imposta sia per le imposte sul reddito. L'accertamento parziale con adesione, successivo alla notifica di un avviso di rettifica ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non preclude successivi accertamenti, anche ai fini delle imposte sui redditi. In presenza di un avviso di accertamento relativo alle imposte sul reddito il contribuente non può chiedere la definizione parziale conseguente alla successiva notificazione di un avviso di rettifica ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
3. L'accertamento con adesione è escluso oltre che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche in caso di dichiarazione nulla o non sottoscritta, salvo l'effetto della regolarizzazione ai sensi delle disposizioni di legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-04-30;316#art-1