Art. 6

Parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore

In vigore dal 28 giu 1996
Parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore 1. L'accertamento con adesione del contribuente è effettuato anche sulla base di parametri oggettivi, coefficienti presuntivi e studi di settore; si applicano, rispettivamente, le disposizioni dei commi 184 e 186 dell' della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dell'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come integrato dal comma 180 dell' della citata legge n. 549 del 1995. 2. Le risultanze dei parametri oggettivi, dei coefficienti presuntivi e degli studi di settore sono oggetto di contraddittorio con il contribuente sulla base di elementi forniti da quest'ultimo che rivestano il requisito della certezza ovvero della plausibilità e ragionevolezza. Gli elementi predetti devono corrispondere a dati accertabili o verificabili anche in base alla comune esperienza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-04-30;316#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo