Art. 4
Modalità di pagamento
In vigore dal 28 giu 1996
1. I pagamenti degli importi dovuti sono eseguiti, in unica soluzione, con le seguenti modalità:
a) mediante delega ad un'azienda di credito autorizzata;
b) tramite il concessionario della riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità tecniche, la modulistica e i codici di versamento per l'attuazione del comma 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-04-30;316#art-4