Art. 4

Modalità di pagamento

In vigore dal 28 giu 1996
1. I pagamenti degli importi dovuti sono eseguiti, in unica soluzione, con le seguenti modalità: a) mediante delega ad un'azienda di credito autorizzata; b) tramite il concessionario della riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente. 2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità tecniche, la modulistica e i codici di versamento per l'attuazione del comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-04-30;316#art-4

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