Art. 5
Perfezionamento dell'accertamento con adesione e termini per il pagamento
In vigore dal 28 giu 1996
Perfezionamento dell'accertamento
con adesione e termini per il pagamento
1. Il pagamento delle somme dovute a seguito dell'accertamento con adesione del contribuente è eseguito entro dieci giorni dal momento dell'adesione stessa. Il contribuente, entro i dieci giorni successivi, consegna all'ufficio la quietanza relativa all'avvenuto pagamento, ritirando contestualmente copia dell'accertamento con adesione.
2. L'ufficio delle imposte dirette dà notizia dell'avvenuta definizione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso di definizione parziale ai sensi del comma 3 dell' la comunicazione è effettuata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto all'ufficio delle imposte.
3. L'avviso di accertamento o di rettifica notificato antecedentemente all'accertamento con adesione perde efficacia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-04-30;316#art-5