Art. 3
Ufficio competente all'emissione dell'atto unico di rettifica
In vigore dal 28 giu 1996
Ufficio competente all'emissione
dell'atto unico di rettifica
1. L'ufficio distrettuale delle imposte dirette è competente in ordine alla definizione di cui al comma 1 dell'. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, su richiesta dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, trasmette allo stesso gli elementi in suo possesso rilevanti per la definizione dell'accertamento con adesione.
2. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può trasmettere all'ufficio delle imposte dirette gli elementi istruttori idonei alla formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per definire l'accertamento con adesione del contribuente.
L'ufficio delle imposte dirette provvede al controllo della posizione del contribuente con riferimento alle imposte sul reddito e invita il contribuente a comparire, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui la definizione non abbia luogo l'ufficio delle imposte restituisce gli elementi all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto per la formulazione dell'avviso di rettifica.
3. Competente in ordine alla emanazione dell'atto unico di rettifica parziale è l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.
4. Alla definizione dell'accertamento con adesione può partecipare un funzionario dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'ufficio delle imposte appositamente delegato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-04-30;316#art-3