Art. 8
Gamme di quantità nominale Art. 20, legge 23 agosto 1993, n. 352
In vigore dal 11 set 1995
Gamme di quantità nominale
Art. 20, legge 23 agosto 1993, n. 352
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere stabilite gamme di quantità nominale dei preimballaggi di funghi secchi destinati al consumatore.
2. Le gamme di cui al comma 1 possono essere modificate o integrate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-14;376#art-8