Art. 8

Gamme di quantità nominale Art. 20, legge 23 agosto 1993, n. 352

In vigore dal 11 set 1995
Gamme di quantità nominale Art. 20, legge 23 agosto 1993, n. 352 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere stabilite gamme di quantità nominale dei preimballaggi di funghi secchi destinati al consumatore. 2. Le gamme di cui al comma 1 possono essere modificate o integrate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-14;376#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Gamme di quantità nominale Art. 20, legge 23 agosto 1993, n. 352 (Art. 8 Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.) — Testo vigente | Portale Normativo