Art. 9

Trattamento dei funghi Art. 21, legge 23 agosto 1993, n. 352

In vigore dal 11 set 1995
Trattamento dei funghi Art. 21, legge 23 agosto 1993, n. 352 1. I funghi delle specie elencate nell'allegato II possono essere conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati. 2. L'elenco di cui all'allegato II può essere modificato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi conservati o secchi o comunque preparati, provenienti da altri Paesi, purchè riconosciuti commestibili dalla competente autorità del Paese d'origine. 4. I funghi di cui ai commi 1 e 3 debbono essere sottoposti a trattamenti termici per tempi e temperature atti ad inattivare le spore del Clostridium botulinum, e/o acidificati a valori di pH inferiori a 4,6 e/o addizionati di inibenti atti ad impedire la germinazione delle spore. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai funghi congelati, surgelati o secchi. 6. Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-14;376#art-9

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Trattamento dei funghi Art. 21, legge 23 agosto 1993, n. 352 (Art. 9 Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.) — Testo vigente | Portale Normativo