Art. 7

Funghi porcini Art. 19, legge 23 agosto 1993, n. 352

In vigore dal 11 set 1995
Funghi porcini Art. 19, legge 23 agosto 1993, n. 352 1. È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo (porcini), di cui all', comma 1. 2. Con la denominazione "funghi porcini" possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo. 3. La vendita dei funghi secchi sfusi è soggetta all'autorizzazione comunale, ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-14;376#art-7

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