Art. 4

Commercializzazione delle specie di funghi Art. 16, legge 23 agosto 1993, n. 352

In vigore dal 11 set 1995
Commercializzazione delle specie di funghi Art. 16, legge 23 agosto 1993, n. 352 1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati, elencate all'allegato I. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano, con propri provvedimenti, l'elenco delle specie di cui all'allegato I con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale, e ne danno comunicazione al Ministero della sanità che provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 3. È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purchè riconosciute commestibili dalla competente autorità del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-14;376#art-4

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