Art. 3

Certificazione sanitaria Art. 15, legge 23 agosto 1993, n. 352

In vigore dal 11 set 1995
Certificazione sanitaria Art. 15, legge 23 agosto 1993, n. 352 1. La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'azienda USL, secondo le modalità previste dalle autorità regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-14;376#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo