Art. 5

Denominazione "funghi secchi" Art. 17, legge 23 agosto 1993, n. 352

In vigore dal 11 set 1995
Denominazione "funghi secchi" Art. 17, legge 23 agosto 1993, n. 352 1. Con la denominazione di "funghi secchi" si intende il prodotto che, dopo essiccamento naturale o meccanico, presenta un tasso di umidità non superiore a 12% + 2% m/m e con tale denominazione possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie: a) Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus); b) Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus); c) Agaricus bisporus; d) Marasmius oreades; e) Auricularia auricula-judae; f) Morchella (tutte le specie); g) Boletus granulatus; h) Boletus luteus; i) Boletus badius; l) Craterellus cornucupioides; m) Psalliota hortensis; n) Lentinus edodes; o) Pleurotus ostreatus; p) Lactarius deliciosus; q) Amanita caesarea. 2. Possono altresì essere poste in commercio altre specie riconosciute idonee con successivi decreti del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché quelle provenienti dagli altri Paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purchè legalmente commercializzate in detti Paesi. 3. I funghi secchi, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, possono essere commercializzati anche con altre denominazioni che facciano riferimento al trattamento di disidratazione subito, se queste sono consentite nei Paesi suddetti. 4. La durabilità dei funghi secchi non può essere superiore a 12 mesi dal confezionamento. 5. L'incidenza percentuale delle unità difettose o alterate, per ogni singola confezione, non deve superare, a seconda della categoria qualitativa di cui al comma 5, il range di 25-40% m/m, suddiviso come segue: a) impurezze minerali, non più del 2% m/m; b) impurezze organiche di origine vegetale, non più dello 0,02% m/m; c) tramiti di larve di ditteri micetofilidi, non più del 25% m/m; d) funghi anneriti, non più del 20% m/m. 6. La denominazione di vendita dei funghi secchi di cui al comma 1, lettera a), deve essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle caratteristiche dei funghi, stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno 1996.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-14;376#art-5

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Denominazione "funghi secchi" Art. 17, legge 23 agosto 1993, n. 352 (Art. 5 Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.) — Testo vigente | Portale Normativo