Art. 13
Norme finali
In vigore dal 11 set 1995
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia: l', comma 1, l', l'art. 14, l'art. 15, l'art. 16, l'art. 17, l'art. 18, l'art. 19, l'art. 20, l'art. 21 e l'art. 22 della legge 23 agosto 1993, n. 352.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 luglio 1995
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle
funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
SCOGNAMIGLIO PASINI
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CLÒ, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GUZZANTI, Ministro della sanità
MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 1 settembre 1995
Atti di Governo, registro n. 96, foglio n. 6
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-14;376#art-13