Art. 13

Norme finali

In vigore dal 11 set 1995
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia: l', comma 1, l', l'art. 14, l'art. 15, l'art. 16, l'art. 17, l'art. 18, l'art. 19, l'art. 20, l'art. 21 e l'art. 22 della legge 23 agosto 1993, n. 352. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 luglio 1995 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione SCOGNAMIGLIO PASINI DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri CLÒ, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato GUZZANTI, Ministro della sanità MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 1 settembre 1995 Atti di Governo, registro n. 96, foglio n. 6
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-14;376#art-13

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