Titolo ottavo

Art. 47

Autorizzazione per motivi di studio

In vigore dal 20 ott 1995
1. L'autorizzazione alla riproduzione per motivi di studio ancorchè integrale, viene concessa dal direttore della biblioteca a richiedenti italiani e stranieri i quali all'atto della richiesta (modello 23), sono tenuti a dichiarare sia il numero delle copie che si intendono ottenere, sia che il materiale riprodotto non verrà usato per scopo di lucro o per motivi diversi da quelli specificati nella richiesta stessa. 2. Nessun corrispettivo o canone, salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute dall'amministrazione per consentire la riproduzione, è dovuto qualora la richiesta abbia ad oggetto una autorizzazione a scopo di studio e sia eseguita con modalità o con mezzi non idonei alla diffusione della riproduzione stessa al pubblico. 3. Ogni eventuale atto di trasferimento o utilizzazione incontrato con l'impegno assunto comporta l'obbligo di corrispondere all'amministrazione dei beni culturali, nei modi e nelle forme di cui all' del presente regolamento, i diritti stabiliti dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e relativi regolamenti di attuazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-47

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