Titolo ottavo
Art. 49
Riproduzioni di cimeli e interi fondi
In vigore dal 20 ott 1995
1. L'autorizzazione alla riproduzione di cimeli, nonché di interi fondi, di parti di fondi o di serie di documenti omogenei, per qualsiasi motivo venga richiesta, è concessa dal Ministero, sentito il parere del competente comitato di settore.
2. La richiesta (modello 24-bis) è inoltrata, con motivato parere, al Ministero dal direttore della biblioteca, il quale deve, inoltre, fornire le seguenti indicazioni:
a) se l'esemplare di cui è stata chiesta la riproduzione è libero da vincoli giuridici ad esso strettamente connessi e se l'opera non è sottoposta ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di editoria e di diritto d'autore;
b) se lo stato di conservazione dell'esemplare consente la riproduzione, ove questa non sia già posseduta dalla biblioteca, o, anche se posseduta, non sia utilizzabile per lo scopo richiesto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-49