Titolo nono

Art. 52

Obblighi dell'utente

In vigore dal 20 ott 1995
1. L'utente del servizio di prestito è tenuto a comunicare immediatamente eventuali cambi di residenza o domicilio. 2. È vietato all'utente prestare ad altri i documenti ricevuti in prestito. 3. Chi trasgredisce le norme di cui ai commi precedenti è sospeso o escluso dal servizio di prestito secondo le modalità di cui al successivo .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-52

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