Titolo nono

Art. 50

Servizio di prestito

In vigore dal 20 ott 1995
1. Il prestito è un servizio mediante il quale si realizza la disponibilità dei documenti a livello locale, nazionale ed internazionale. 2. La disponibilità di cui al primo comma del presente articolo si attua mediante: a) prestito del documento originale, quando è possibile; b) prestito della riproduzione, se posseduta dalla biblioteca; c) fornitura, in alternativa, di una riproduzione eseguita su richiesta e a spese dell'utente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-50

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