Titolo nono
Art. 50
50 / 65Servizio di prestito
In vigore dal 20 ott 1995
1. Il prestito è un servizio mediante il quale si realizza la disponibilità dei documenti a livello locale, nazionale ed internazionale.
2. La disponibilità di cui al primo comma del presente articolo si attua mediante:
a) prestito del documento originale, quando è possibile;
b) prestito della riproduzione, se posseduta dalla biblioteca;
c) fornitura, in alternativa, di una riproduzione eseguita su richiesta e a spese dell'utente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-50