Titolo settimo

Art. 44

Uso dei locali della biblioteca

In vigore dal 20 ott 1995
1. Il direttore può concedere, ai sensi della normativa vigente, l'uso dei locali della biblioteca a favore di enti, associazioni, fondazioni o privati. 2. Il canone dovuto da enti, associazioni, fondazioni e privati per l'uso dei locali della biblioteca determinato ai sensi della normativa vigente, dovrà essere corrisposto dagli interessati prima dell'inizio dell'uso. 3. Il pagamento del servizio è disciplinato dall' del presente regolamento, ed avverrà con le modalità di cui alla legge 14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamenti di attuazione. 4. L'elenco delle concessioni è trasmesso annualmente all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, allegato alla relazione annuale di cui all', secondo comma, lettera f).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-44

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