Titolo quarto
Art. 40
Restituzione
In vigore dal 20 ott 1995
1. Prima di uscire dalla biblioteca, l'utente deve riconsegnare tutti i documenti ricevuti in lettura.
2. Il materiale ricevuto in lettura può essere tenuto in deposito, a disposizione dell'utente, per i giorni successivi.
3. Le modalità del deposito sono stabilite nel regolamento interno di ogni singola biblioteca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-40