Art. 40 · Restituzione
Titolo quarto

Art. 40

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Restituzione

In vigore dal 20 ott 1995
1. Prima di uscire dalla biblioteca, l'utente deve riconsegnare tutti i documenti ricevuti in lettura. 2. Il materiale ricevuto in lettura può essere tenuto in deposito, a disposizione dell'utente, per i giorni successivi. 3. Le modalità del deposito sono stabilite nel regolamento interno di ogni singola biblioteca.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-40