Titolo quarto
Art. 37
Consultazione di materiale manoscritto, raro o di pregio
In vigore dal 20 ott 1995
1. Il materiale manoscritto, raro o di pregio è dato in lettura, a coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, previo l'accertamento dell'identità e degli intenti del richiedete.
2. La consultazione e lo studio del materiale manoscritto, raro o di pregio devono avvenire, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno di ciascun istituto, nelle sale appositamente riservate; ove sale speciali non esistano, la consultazione del materiale manoscritto, raro o di pregio dovrà avvenire in una sala di consultazione, a tal fine parzialmente destinata.
3. Chi accede alle sale di cui al secondo comma del presente articolo deve apporre la propria firma sul registro di frequenza (modello 18).
4. Le singole richieste vanno presentate dagli utenti su appositi moduli (modelli 19 e 20) compilati chiaramente in tutte le loro parti. Tali moduli sono consegnati insieme ad un documento di identità, all'assistente di sala, il quale ne trattiene una parte per tutto il tempo in cui il materiale richiesto rimane in consultazione. Quando il materiale richiesto viene consegnato all'utente, questi deve apporre, per ricevuta, la propria firma nel registro del movimento (modello 21).
5. Per ogni manoscritto, o riproduzione dello stesso, dato in lettura, si devono riportare sull'apposito schedone (modello 22) le indicazioni ivi prescritte. Gli schedoni vanno ordinati secondo la collocazione dei manoscritti e possono essere consultati dai lettori.
6. I manoscritti e i documenti rari o di pregio vengono dati in lettura uno per volta, salvo motivate esigenze di studio.
7. Il numero massimo di richieste da soddisfare nella giornata per ciascun utente viene stabilito nel regolamento interno di ciascuna biblioteca.
8. Il materiale manoscritto, raro o di pregio deve essere consultato con idonee e necessarie cautele per assicurarne la salvaguardia. In ogni caso l'utente deve effettuare la consultazione sui tavoli appositamente riservati e riconsegnare all'assistente il documento avuto in lettura ogni volta che si allontani dalla sala anche per breve tempo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-37