Titolo quarto

Art. 33

Sale di lettura e consultazione

In vigore dal 20 ott 1995
1. Nelle biblioteche pubbliche statali, oltre alle sale di lettura e di consultazione, sono istituite, ove possibile, sale riservate allo studio del materiale manoscritto, raro o di pregio, speciale. 2. Alle sale si accede secondo le modalità stabilite dal regolamento interno di ciascun istituto. 3. Nelle sale devono essere assicurati la sorveglianza anche con l'utilizzazione di strumenti tecnologici, ed il servizio di assistenza agli utenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-33

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