Titolo quarto

Art. 31

Condizioni d'ammissione

In vigore dal 20 ott 1995
1. Il limite d'età per l'ammissione in biblioteca viene stabilito nel regolamento interno di ciascun istituto. 2. Nel medesimo regolamento interno ciascuna biblioteca stabilisce, sulla base delle proprie esigenze, le modalità di accesso degli utenti, anche ai fini della raccolta dei dati statistici, mediante carta d'entrata, permesso o tessera annuale di frequenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-31

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