Titolo quarto

Art. 41

Sanzioni

In vigore dal 20 ott 1995
1. Il direttore può escludere dalla biblioteca, per un periodo di tempo determinato, chi trasgredisce le norme del presente regolamento o del regolamento interno. 2. I nomi degli esclusi vengono indicati in un avviso affisso in biblioteca. Dell'esclusione va data comunicazione all'interessato. 3. Fatta salva ogni responsabilità civile o penale, chi si renda responsabile di un reato contro il patrimonio della biblioteca, o tenti di asportare materiale documentario, chi, intenzionalmente danneggia i locali e quanto negli stessi contenuto, nonché chi compia altre gravi mancanze, con provvedimento del direttore viene escluso cautelativamente dalla biblioteca. Il direttore della biblioteca espone i fatti in una dettagliata relazione da trasmettersi subito all'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria per l'eventuale adozione del provvedimento di esclusione da tutte le biblioteche pubbliche statali. 4. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali provvede ad escludere da tutte le biblioteche pubbliche statali chi si sia reso responsabile dei fatti di cui al comma precedente. La sanzione viene comminata con decreto motivato per un periodo di tempo determinato comunque non inferiore a tre mesi. 5. Copia del provvedimento di esclusione, decretato ai sensi del quarto comma del presente articolo, è notificato all'interessato nonché pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali ed ambientali. Con circolare ministeriale i nominativi degli esclusi sono comunicati a tutte le biblioteche pubbliche statali. Tale circolare è affissa in biblioteca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-41

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