Titolo quarto

Art. 39

Consultazioni di documenti nei magazzini

In vigore dal 20 ott 1995
1. L'accesso ai magazzini librari per la consultazione diretta dei documenti è vietato al pubblico. 2. Il direttore della biblioteca può, tuttavia, autorizzare la consultazione dei documenti nei magazzini in casi eccezionali, su motivata richiesta dell'utente e con l'adozione delle necessarie cautele.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-39

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo