Titolo quarto
Art. 39
39 / 65Consultazioni di documenti nei magazzini
In vigore dal 20 ott 1995
1. L'accesso ai magazzini librari per la consultazione diretta dei documenti è vietato al pubblico.
2. Il direttore della biblioteca può, tuttavia, autorizzare la consultazione dei documenti nei magazzini in casi eccezionali, su motivata richiesta dell'utente e con l'adozione delle necessarie cautele.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-39