Titolo decimo

Art. 61

Recupero spese

In vigore dal 20 ott 1995
1. I servizi aggiuntivi sono offerti a pagamento al pubblico ai sensi della normativa vigente. 2. Si considerano servizi aggiuntivi: a) l'erogazione di informazioni bibliografiche di cui all', terzo comma; b) la vendita di pubblicazioni ed altro materiale informativo di cui all'; c) la fornitura di riproduzioni di cui all', primo comma; d) i servizi relativi al prestito, di cui agli , settimo comma, e 53, quinto comma; e) i servizi di carattere generale, previsti dall', comma primo, lettera b), della legge 14 gennaio 1993, n. 4. 3. Il canone dovuto per l'uso dei locali della biblioteca di cui all', secondo comma, del presente regolamento, è determinato dai competenti organi del Ministero per i beni culturali ed ambientali e deve essere corrisposto dal concessionario prima dell'inizio dell'uso, ai sensi dell', quinto comma, della legge 14 gennaio 1993, n. 4. 4. Le somme dovute da enti, associazioni, fondazioni o privati per la fornitura dei servizi indicati nei commi precedenti devono essere versate secondo le modalità stabilite dall', quinto comma, della legge 14 gennaio 1993, n. 4, dal regolamento di attuazione di detta legge, approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, n. 171, dal tariffario approvato con decreto ministeriale 8 aprile 1994.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-61

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