Titolo decimo

Art. 63

Tutela dei dati automatizzati

In vigore dal 20 ott 1995
1. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, e fermo restando quanto già stabilito nei precedenti articoli, è fatto obbligo di garantire la sicurezza dei dati trattati attraverso la loro duplicazione periodica su supporti adeguati, da conservarsi con le necessarie cautele.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-63

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