Titolo secondo

Art. 4

Notifica delle sottrazioni

In vigore dal 20 ott 1995
1. È obbligo di ogni impiegato dare tempestivamente notizia al direttore di qualunque sottrazione, dispersione, disordine o danno relativi al patrimonio della biblioteca di cui abbia direttamente o indirettamente conoscenza. 2. Lo smarrimento o la sottrazione del materiale documentario viene annotato nel registro apposito di cui all', comma primo, lettera b).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-4

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