Titolo primo

Art. 1

Biblioteche pubbliche statali

In vigore dal 20 ott 1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4; Ritenuta l'opportunità di procedere alla revisione del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501, adeguandolo ai nuovi tempi e alle modificate esigenze dell'utenza; Visto il parere espresso dal comitato di settore per i beni librari del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nella seduta del 22 febbraio 1993; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1995; Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente regolamento: . Biblioteche pubbliche statali 1. Le biblioteche pubbliche statali dipendono dal Ministero per i beni culturali ed ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, e sono così ripartite per regione: Piemonte: Torino: Biblioteca nazionale universitaria; Torino: Biblioteca reale. Lombardia: Milano: Biblioteca nazionale Braidense; Cremona: Biblioteca statale; Pavia: Biblioteca universitaria. Liguria: Genova: Biblioteca universitaria. Veneto: Venezia: Biblioteca nazionale Marciana; Padova: Biblioteca universitaria. Friuli-Venezia Giulia: Trieste: Biblioteca statale; Gorizia: Biblioteca statale Isontina. Emilia-Romagna: Bologna: Biblioteca universitaria; Modena: Biblioteca Estense universitaria; Parma: Biblioteca Palatina (con annessa sezione musicale). Toscana: Firenze: Biblioteca nazionale centrale; Firenze: Biblioteca Marucelliana; Firenze: Biblioteca Medicea Laurenziana; Firenze: Biblioteca Riccardiana; Lucca: Biblioteca statale; Pisa: Biblioteca universitaria. Marche: Macerata: sezione staccata Biblioteca nazionale di Napoli. Lazio: Roma: Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II; Roma: Biblioteca Angelica; Roma: Biblioteca Casanatense; Roma: Biblioteca di archeologia e storia dell'arte; Roma: Biblioteca di storia moderna e contemporanea; Roma: Biblioteca medica statale; Roma: Biblioteca statale Baldini; Roma: Biblioteca universitaria Alessandrina; Roma: Biblioteca Vallicelliana. Campania: Napoli: Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III; Napoli: Biblioteca universitaria. Puglia: Bari: Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti Volpi. Basilicata: Potenza: Biblioteca nazionale. Calabria: Cosenza: Biblioteca nazionale. Sardegna: Cagliari: Biblioteca universitaria; Sassari: Biblioteca universitaria. 2. Sono biblioteche pubbliche statali anche le biblioteche annesse ai seguenti monumenti nazionali: Veneto: Padova, Abbazia di S. Giustina; Teolo (Padova), Abbazia di Praglia. Lazio: Cassino (Frosinone), Abbazia di Montecassino; Collepardo (Frosinone), Certosa di Trisulti; Farfa (Rieti), Abbazia di Farfa; Grottaferrata (Roma), Abbazia di S. Nilo; Subiaco (Roma), Monastero di S. Scolastica; Veroli (Frosinone), Abbazia di Casamari. Campania: Cava dei Tirreni (Salerno), Badia di Cava; Mercogliano (Avellino), Abbazia di Montevergine; Napoli, Oratorio dei Gerolamini. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-1

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