Titolo primo
Art. 1
Biblioteche pubbliche statali
In vigore dal 20 ott 1995
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Visto il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4;
Ritenuta l'opportunità di procedere alla revisione del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501, adeguandolo ai nuovi tempi e alle modificate esigenze dell'utenza;
Visto il parere espresso dal comitato di settore per i beni librari del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nella seduta del 22 febbraio 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1995;
Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente regolamento:
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Biblioteche pubbliche statali
1. Le biblioteche pubbliche statali dipendono dal Ministero per i beni culturali ed ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, e sono così ripartite per regione:
Piemonte:
Torino: Biblioteca nazionale universitaria;
Torino: Biblioteca reale.
Lombardia:
Milano: Biblioteca nazionale Braidense;
Cremona: Biblioteca statale;
Pavia: Biblioteca universitaria.
Liguria:
Genova: Biblioteca universitaria.
Veneto:
Venezia: Biblioteca nazionale Marciana;
Padova: Biblioteca universitaria.
Friuli-Venezia Giulia:
Trieste: Biblioteca statale;
Gorizia: Biblioteca statale Isontina.
Emilia-Romagna:
Bologna: Biblioteca universitaria;
Modena: Biblioteca Estense universitaria;
Parma: Biblioteca Palatina (con annessa sezione musicale).
Toscana:
Firenze: Biblioteca nazionale centrale;
Firenze: Biblioteca Marucelliana;
Firenze: Biblioteca Medicea Laurenziana;
Firenze: Biblioteca Riccardiana;
Lucca: Biblioteca statale;
Pisa: Biblioteca universitaria.
Marche:
Macerata: sezione staccata Biblioteca nazionale di Napoli.
Lazio:
Roma: Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II;
Roma: Biblioteca Angelica;
Roma: Biblioteca Casanatense;
Roma: Biblioteca di archeologia e storia dell'arte;
Roma: Biblioteca di storia moderna e contemporanea;
Roma: Biblioteca medica statale;
Roma: Biblioteca statale Baldini;
Roma: Biblioteca universitaria Alessandrina;
Roma: Biblioteca Vallicelliana.
Campania:
Napoli: Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III;
Napoli: Biblioteca universitaria.
Puglia:
Bari: Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti Volpi.
Basilicata:
Potenza: Biblioteca nazionale.
Calabria:
Cosenza: Biblioteca nazionale.
Sardegna:
Cagliari: Biblioteca universitaria;
Sassari: Biblioteca universitaria.
2. Sono biblioteche pubbliche statali anche le biblioteche annesse ai seguenti monumenti nazionali:
Veneto:
Padova, Abbazia di S. Giustina;
Teolo (Padova), Abbazia di Praglia.
Lazio:
Cassino (Frosinone), Abbazia di Montecassino;
Collepardo (Frosinone), Certosa di Trisulti;
Farfa (Rieti), Abbazia di Farfa;
Grottaferrata (Roma), Abbazia di S. Nilo;
Subiaco (Roma), Monastero di S. Scolastica;
Veroli (Frosinone), Abbazia di Casamari.
Campania:
Cava dei Tirreni (Salerno), Badia di Cava;
Mercogliano (Avellino), Abbazia di Montevergine;
Napoli, Oratorio dei Gerolamini.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-1