Titolo secondo
Art. 10
Cataloghi
In vigore dal 20 ott 1995
1. Ogni biblioteca deve possedere:
a) un catalogo generale alfabetico per autori dei documenti a stampa o realizzati con altri procedimenti, ordinato in serie unica;
b) un catalogo alfabetico, per autori o per titoli, dei manoscritti. Tale mezzo di ricerca può essere sostituito dall'inventario di cui all', comma primo, lettera a), quando sia redatto in forma descrittiva e sia corredato degli indici necessari. Di questi quello alfabetico deve essere ordinato in serie unica;
c) un catalogo generale alfabetico per i periodici;
d) un catalogo alfabetico per soggetti dei documenti moderni;
e) un catalogo sistematico per i documenti moderni;
f) cataloghi alfabetici per le carte geografiche, le incisioni, i documenti musicali, o altro materiale che non è incluso nel catalogo generale.
2. Le biblioteche possono, altresì, avere cataloghi speciali per gli incunaboli e per altre categorie o raccolte di materiale documentario ed iconografico dando la precedenza alle collezioni più numerose o più significative e tenendo, comunque, conto di eventuali particolari esigenze dell'utenza.
3. Le descrizioni per classi o gruppi possono figurare nei cataloghi alfabetici.
4. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, le funzioni dei cataloghi previsti dal presente articolo sono assicurate dall'elaboratore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-10