Titolo secondo
Art. 8
Inventari topografici
In vigore dal 20 ott 1995
1. Ogni biblioteca deve possedere:
a) un inventario topografico dei manoscritti;
b) un inventario topografico generale del materiale documentario (modello 2), eventualmente affiancato da un catalogo a schede, ordinato topograficamente. Quest'ultimo sostituisce l'inventario topografico in caso di collocazione sistematica;
c) inventari topografici speciali per gli oggetti di interesse artistico, storico e scientifico (modello 3);
d) un inventario topografico dei beni mobili (modello 4).
2. Negli inventari di cui al comma precedente, alla descrizione essenziale di ogni unità si deve aggiungere il numero progressivo che essa ha nel registro cronologico d'entrata.
3. Ove i servizi della biblioteca siano in tutto o in parte automatizzati, gli inventari a volume, previsti dal presente articolo, sono sostituiti dalle registrazioni in memoria, purchè complete di tutti gli elementi presenti nei modelli prescritti.
4. I dati così registrati debbono essere resi riproducibili e consultabili nella sequenza prevista dai suddetti modelli, conservando memoria delle eventuali correzioni apportate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-07-05;417#art-8